Sono domande reali della materia, con la spiegazione che vedrai dopo aver risposto.
Presupposto, soggetti e residenza
Il presupposto dell'IRPEF è individuato dall'art. 1 del TUIR:
ANella titolarità di un patrimonio immobiliare situato nel territorio dello Stato italiano
BNell'esercizio abituale di un'attività economica organizzata in forma di impresa o professione
CNell'effettuazione di atti di consumo di beni e servizi da parte della persona fisica
DNel possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie previste dalla legge fiscale
Risposta corretta: D
L'art. 1 del D.P.R. 917/1986 individua il presupposto dell'imposta nel possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate dall'art. 6. Il concetto di possesso è inteso come disponibilità giuridica del reddito, non come mera detenzione materiale: rileva la titolarità della fonte e la percezione o maturazione secondo le regole di categoria.
Fonte D.P.R. 917/1986, artt. 1 e 6
Presupposto, soggetti e residenza
Dopo la riforma del D.lgs. 209/2023, si considera residente in Italia la persona fisica che per la maggior parte del periodo d'imposta:
AHa percepito almeno il settantacinque per cento del proprio reddito complessivo in Italia
BPossiede un immobile a uso abitativo situato nel territorio dello Stato, anche se non vi dimora abitualmente
CHa nel territorio dello Stato la residenza, il domicilio o è ivi presente, o è iscritta all'anagrafe
DEsercita un'attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, ovunque svolta
Risposta corretta: C
L'art. 2, comma 2, del D.P.R. 917/1986, riscritto dal D.lgs. 209/2023, individua quattro criteri alternativi: residenza civilistica, domicilio inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, presenza fisica nel territorio dello Stato e iscrizione anagrafica, che opera oggi come presunzione relativa e non più assoluta.
Fonte D.P.R. 917/1986, art. 2, comma 2, come modificato dal D.lgs. 209/2023
Presupposto, soggetti e residenza
I soggetti non residenti sono tassati in Italia:
ASolo se hanno soggiornato in Italia per un periodo continuativo superiore a trenta giorni
BSolo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo i criteri di collegamento
CCon un'imposta sostitutiva forfetaria del venti per cento su tutti i redditi percepiti
DSul reddito complessivo ovunque prodotto, come i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato
Risposta corretta: B
L'art. 3 del D.P.R. 917/1986 sancisce che per i residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo ovunque prodotto, secondo il principio della tassazione mondiale, mentre per i non residenti si applica ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, individuati dai criteri di collegamento dell'art. 23.
Fonte D.P.R. 917/1986, artt. 3 e 23