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IRES, reddito d'impresa e IRAP

La tassazione delle società e degli enti: soggetti passivi e residenza dopo il D.lgs. 209/2023, principio di derivazione rafforzata, regole generali sui componenti di reddito, ammortamenti, plusvalenze e participation exemption, dividendi, interessi passivi e ROL, perdite fiscali, spese di rappresentanza, transfer pricing e società di comodo, consolidato nazionale e trasparenza, imposta minima globale. Poi l'IRAP: presupposto, base imponibile, aliquote, deduzioni per il costo del lavoro ed esclusioni.

45Domande con fonte
6Argomenti coperti
0Fonti normative di riferimento

Che cosa copre la materia

La tassazione delle società e degli enti: soggetti passivi e residenza dopo il D.lgs. 209/2023, principio di derivazione rafforzata, regole generali sui componenti di reddito, ammortamenti, plusvalenze e participation exemption, dividendi, interessi passivi e ROL, perdite fiscali, spese di rappresentanza, transfer pricing e società di comodo, consolidato nazionale e trasparenza, imposta minima globale. Poi l'IRAP: presupposto, base imponibile, aliquote, deduzioni per il costo del lavoro ed esclusioni.

Argomenti trattati in ires, reddito d'impresa e irap

I 6 blocchi in cui è divisa la banca dati. Le domande sono distribuite fra tutti gli argomenti, non concentrate su uno solo.

  • 01Soggetti passivi e residenza
  • 02Derivazione e componenti positivi
  • 03Componenti negativi e ammortamenti
  • 04Regimi di gruppo e internazionali
  • 05IRAP: presupposto e base imponibile
  • 06Adempimenti e dichiarazione

Domande di esempio con spiegazione e fonte

Sono domande reali della materia, con la spiegazione che vedrai dopo aver risposto.

Soggetti passivi e residenza

L'aliquota ordinaria dell'IRES è pari al:

AVentisette e mezzo per cento, secondo la misura in vigore fino alla legge di stabilità del 2016
BVentiquattro per cento del reddito complessivo netto del soggetto passivo
CTrentatré per cento, allineato al secondo scaglione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
DVenti per cento, misura ordinaria applicabile a tutti i soggetti passivi senza condizioni

Risposta corretta: B

L'art. 77 del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla legge 208/2015, fissa l'aliquota IRES al ventiquattro per cento a decorrere dal 2017. La legge 207/2024 ha introdotto per il solo periodo d'imposta 2025 un'IRES premiale del venti per cento, subordinata all'accantonamento di una quota di utile, a investimenti qualificati e a incrementi occupazionali.

Fonte D.P.R. 917/1986, art. 77; L. 207/2024, art. 1, commi 436-444

Soggetti passivi e residenza

Sono soggetti passivi IRES, tra gli altri:

ALe società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
BLe società di capitali, le cooperative, gli enti commerciali e non commerciali residenti
CLe persone fisiche esercenti attività d'impresa in forma individuale e i loro collaboratori
DLe sole società per azioni quotate su un mercato regolamentato dell'Unione europea

Risposta corretta: B

L'art. 73 del D.P.R. 917/1986 elenca i soggetti passivi IRES: società di capitali e cooperative residenti, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e società ed enti non residenti. Le società di persone sono invece tassate per trasparenza in capo ai soci.

Fonte D.P.R. 917/1986, artt. 5 e 73, comma 1

Soggetti passivi e residenza

Una società si considera residente in Italia, dopo il D.lgs. 209/2023, se per la maggior parte del periodo d'imposta ha nel territorio dello Stato:

AL'oggetto principale dell'attività, secondo il criterio soppresso dalla riforma della fiscalità internazionale
BAlmeno la metà dei propri dipendenti e un fatturato prevalentemente realizzato con clienti italiani
CIl centro degli interessi vitali dei propri soci di controllo persone fisiche
DLa sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale

Risposta corretta: D

L'art. 73, comma 3, del D.P.R. 917/1986, riscritto dal D.lgs. 209/2023, individua tre criteri alternativi: sede legale, sede di direzione effettiva intesa come luogo di assunzione continua delle decisioni strategiche, e gestione ordinaria in via principale, cioè il compimento continuo degli atti di gestione corrente. È stato soppresso il criterio dell'oggetto principale.

Fonte D.P.R. 917/1986, art. 73, comma 3, come modificato dal D.lgs. 209/2023

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