Sono domande reali della materia, con la spiegazione che vedrai dopo aver risposto.
Giurisdizione e atti impugnabili
Dopo la riforma della legge 130/2022 gli organi della giurisdizione tributaria si chiamano:
ATribunali tributari distrettuali con competenza sulle sole controversie superiori a cinquantamila euro
BSezioni specializzate in materia tributaria istituite presso ciascun tribunale ordinario capoluogo
CCorti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
DCommissioni tributarie provinciali e regionali, come nell'assetto originario del decreto del 1992
Risposta corretta: C
La legge 130/2022 ha ridenominato le commissioni tributarie provinciali e regionali in Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e ha istituito il ruolo autonomo dei magistrati tributari professionali, reclutati per concorso e destinati a sostituire progressivamente i giudici onorari provenienti da altre magistrature.
Fonte D.lgs. 545/1992, art. 1, come modificato dalla L. 130/2022
Giurisdizione e atti impugnabili
Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi a oggetto:
ATutte le entrate patrimoniali dello Stato, comprese quelle di natura non tributaria come i canoni demaniali
BLe controversie in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti di previdenza
CI tributi di ogni genere e specie comunque denominati, comprese sanzioni, interessi e altri accessori
DLe sole imposte erariali dirette e l'imposta sul valore aggiunto, con esclusione dei tributi locali
Risposta corretta: C
L'art. 2 del D.lgs. 546/1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte, le sanzioni, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse le entrate non tributarie e gli atti dell'esecuzione forzata successivi al pignoramento.
Fonte D.lgs. 546/1992, art. 2, commi 1 e 2
Giurisdizione e atti impugnabili
L'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.lgs. 546/1992 è considerato:
ATassativo, ma suscettibile di interpretazione estensiva quando l'atto porta una pretesa compiuta
BMeramente esemplificativo, potendo il contribuente impugnare qualunque comunicazione dell'ufficio
CVincolante in senso assoluto, con divieto di ogni lettura che vada oltre la lettera della norma
DSuperato dalla riforma del 2023, che ha reso impugnabile ogni atto endoprocedimentale
Risposta corretta: A
La giurisprudenza qualifica l'elenco come tassativo ma soggetto a interpretazione estensiva: è impugnabile ogni atto che, pur non nominato, porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta e definita. Restano invece esclusi gli atti meramente endoprocedimentali, come il processo verbale di constatazione.
Fonte D.lgs. 546/1992, art. 19; Cass., Sezioni Unite, n. 16293/2007